REGIONE
UMBRIA L.R. n 12 DEL 21-02-2000
"Disciplina della raccolta, commercializzazione
e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n 9 del 25 febbraio 2000
TITOLO I - RACCOLTA
DEI FUNGHI
ARTICOLO 1(Finalità)
1. La presente legge
in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n 352 detta
norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi
epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.
ARTICOLO 2 (Raccolta)
1. La raccolta dei
funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione,
purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni
non coltivati esenti da divieti. I titolari di diritti personali o reali di
godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di
quantità e, se non residenti nella regione, senza autorizzazione.
2. I minori di
quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona
adulta.
3. La raccolta dei
funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle
ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di
ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi
dell'anno.
4. E' autorizzata la
raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi al giorno e per persona,
fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che
superino tale peso.
5. Gli esemplari
devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le
caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della
specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6. I funghi raccolti
devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in
contenitori rigidi ed aereati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde
consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di
contenitori di plastica.
ARTICOLO 3 (Proprietari e conduttori di fondi)
1. I proprietari o i
conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di
cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di
loro proprietà o, comunque, da essi condotti.
ARTICOLO 4 (Autorizzazioni per particolari categorie
di raccoglitori)
1. Il Comune può
rilasciare autorizzazioni nominative a titolo gratuito ai residenti nella
regione, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre
chilogrammi giornalieri, costituisce integrazione del reddito. A tal fine gli
interessati presentano al Comune competente apposita istanza in carta libera
corredata da autocertificazione relativa alla dichiarazione dei redditi
dell’anno precedente. L’autorizzazione ha durata annuale e può essere
rinnovata. E’ revocata nel caso di accertata, grave irregolarità.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 non si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a
tutti coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti
dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative
agricolo-forestali.
3. La Regione in
occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare
interesse micologico e naturalistico a scopo didattico e divulgativo, può
rilasciare speciali autorizzazioni in deroga alla presente legge per la
raccolta di funghi ad associazioni micologiche, annuali e per un numero
limitato di persone fino ad un massimo di quattro e a docenti di scuole di ogni
ordine e grado per la durata delle manifestazioni medesime. Tali autorizzazioni
hanno validità su tutto il territorio regionale ad esclusione dei parchi
naturali, per i quali l’autorizzazione è rilasciata dall’ente di gestione. Le
autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente
revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l’impiego.
ARTICOLO 5 (Autorizzazione a cittadini non residenti
in Umbria)
1. I cittadini non
residenti in Umbria devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate
dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalla comunità montana competente
per il territorio. Qualora il territorio su cui deve essere effettuata la
raccolta sia compreso in un comune che non fa parte di alcuna comunità montana,
ai sensi dell’art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n 3, è competente il
comune medesimo.
2. L’autorizzazione ai
non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento
di lire 100.000 a titolo di contributo per le spese sostenute dagli Enti
nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. Gli
importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale con riferimento
all’andamento del costo della vita e agli oneri connessi all’esercizio delle
funzioni.
3. L’autorizzazione è
revocata dallo stesso organo che l’ha rilasciata in caso di accertata
irregolarità.
ARTICOLO 6 (Divieti)
1. Fatti salvi i
divieti di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n 352 in tutto il
territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per
la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. E’ altresì vietata,
per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la
commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso.
La raccolta è consentita quando l’ovolo presenta una lacerazione naturale e
spontanea del velo generale che ne permetta l’identificazione.
3. E' vietato
raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello
inferiore a 4 cm, per i generi e le specie elencate nella tabella “A” allegata
alla presente legge. La Giunta regionale con proprio atto, qualora ne ravvisi
la necessità, può integrare la suddetta tabella introducendo altre specie
vietate ovvero le eccezioni a tale divieto.
4. Nella raccolta dei
funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che
possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e
l'apparato radicale superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la
raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale
del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le
pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino
anche naturalistico dello stato dei luoghi.
5. E' vietato il
danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi
specie.
6. La raccolta dei
funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due
metri di altezza.
ARTICOLO 7 (Aree particolari)
1. La raccolta di
funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle
aziende agrituristico venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio
venatorio.
ARTICOLO 8 (Sospensioni temporanee)
1. La Giunta regionale
su proposta delle comunità montane interessate e dei comuni di cui al comma 1
dell’art. 5 della presente legge, sentito il parere del Dipartimento di
Biologia Vegetale dell’Università degli Studi di Perugia, può sospendere
temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle
zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto
un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione
per alcune specie fungine.
ARTICOLO 9 (Controlli sanitari)
1. Le USL, attraverso
gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995, n 376
sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei
destinati al consumo.
2. I funghi destinati
alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario
obbligatorio. L’Ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una
raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche
che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare
la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì
destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione
dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. I soggetti
autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e dell'art. 5,
possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i
funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.
ARTICOLO 10 (Divulgazione e contributi)
1. La Regione,
nell’ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi
prodotti e alla tutela dell’ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a
favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2. La Regione,
nell’ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale
21 ottobre 1981, n 69 e successive modificazioni, prevede appositi corsi per il
personale preposto alla vigilanza di cui all’art. 14 della presente legge.
3. La Giunta regionale
concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni
per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche
rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei
funghi epigei spontanei.
4. I contributi sono
assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e
nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli
iscritti.
TITOLO II - COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI
ARTICOLO 11 (Commercializzazione delle specie di
funghi)
1. E’ consentita la
commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati,
elencate nell’allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n 376 e nei provvedimenti
della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.
2. La Giunta regionale
dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. E’ consentita la
commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati prevenienti da
altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del
Paese di origine. A tal fine l’Ispettorato micologico competente per territorio
effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.
4. Per l'esercizio
dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle
diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle
norme vigenti.
5. La vendita al
dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i
prodotti ortofrutticoli.
ARTICOLO 12 - (Norma di rinvio)
1. Per quanto riguarda
la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e
conservati, si applicano le norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n 376.
TITOLO III - NORME COMUNI E FINALI
ARTICOLO 13 (Vigilanza)
1. Sono incaricati di
far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo
forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri,
le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale
urbana, rurale e delle Comunità montane, le guardie ecologiche volontarie di
cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n 4, gli operatori di vigilanza e
ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le
guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del
T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n
773.
2. Nelle aree protette
nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti
di gestione.
3. Le procedure da
adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della
presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni
sono quelle previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n 15 e dalla legge
regionale 6 luglio 1984, n 32.
ARTICOLO 14 (Sanzioni amministrative)
1. I trasgressori
delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'applicazione di
sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità
amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla
legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Le sanzioni
amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai
limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a) raccolta di funghi
spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'art. 2;
raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al
comma 2 dell'art. 2 da lire 100.000 a lire 300.000, in caso di recidiva per le
medesime violazioni la sanzione è fissata da lire 200.000 a lire 600.000;
raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 5: da lire 300.000 a
lire 900.000, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata
da lire 400.000 a lire 1.200.000;
b) raccolta al di
fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'art. 2: da lire 50.000 a
lire 150.000;
c) violazione della
prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2, riguardante il rispetto dei limiti
di peso: da lire 50.000 a lire 150.000 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg.
la sanzione è maggiorata di lire 50.000;
d) raccolta che altera
le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul
posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2: da lire 50.000 a lire
150.000;
e) violazione della
prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2, riguardante l'uso di contenitori
non idonei: da lire 50.000 a lire 150.000;
f) realizzazione di
riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6: da lire 1.000.000 a lire
5.000.000;
g) raccolta di funghi
appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2
dell'art. 6: da lire 100.000 a lire 300.000;
h) violazione della
prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6, riguardante la raccolta di
esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da lire
50.000 a lire 150.000. La sanzione amministrativa è maggiorata di lire 5.000
per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
i) violazione della
prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6, riguardante l'uso di rastrelli o
attrezzi similari ecc.: da lire 300.000 a lire 900.000;
l) danneggiamento e
distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al
comma 5 dell'art. 6: da lire 50.000 a lire 150.000;
m) violazione delle
prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, riguardante la raccolta di funghi
nei rimboschimenti: da lire 50.000 a lire 150.000;
n) violazione della
prescrizione di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n 352, riguardante
la raccolta di funghi in aree vietate: da lire 200.000 a lire 600.000;
o) violazione della
prescrizione di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n 352 riguardante la
raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da lire 50.000 a lire 150.000;
p) violazione della
prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la raccolta di funghi in aree
temporaneamente interdette: da lire 200.000 a lire 600.000.
3. Le violazioni di
cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera p), comportano la confisca dei
funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la
revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5. Nel caso della
violazione prevista al comma 2, lettera c), la confisca è riferita alla
quantità in eccedenza ai tre chilogrammi. Nell'ipotesi di cui alla violazione
prevista al comma 2, lettera h), la confisca è limitata ai funghi con
dimensione inferiore alla misura consentita. I funghi confiscati sono
consegnati alla USL competente per territorio che, previo controllo sanitario,
provvede a consegnarli agli enti o istituti di beneficenza individuati dal
Comune interessato. I funghi non riconosciuti idonei al consumo sono destinati
alla distruzione ed il relativo verbale viene inviato al Comune competente per
territorio.
4. Le violazioni delle
norme di cui al titolo II della presente legge, comportano l'applicazione, da
parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa
da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si
applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell’art. 6
relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.
5. La violazione della
norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di
certificazione e di avvenuto controllo.
6. E' fatta salva
l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle
disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato.
ARTICOLO 15 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di
cui all’art. 10 della presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di
lire 30.000.000, sia in termini di competenza che di cassa con imputazione
all’esistente Cap. 4176 del bilancio di previsione.
2. All’onere di cui al
precedente comma si fa fronte con pari disponibilità esistente sul medesimo capitolo
4176 della spesa, Rif. Bilancio Pluriennale 2242031.
3. Per gli anni
successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di
bilancio a norma dell’art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio
1978, n 23.
ARTICOLO 16 (Abrogazione)
1. E' abrogata la
legge regionale 27 giugno 1983, n 21.
TABELLA"A"
- Agaricus arvensis
- Agaricus bisporus
- Agaricus bitorquis
- Agaricus campestris
- Agaricus hortensis
- Agaricus macrosporus
- Amanita caesarea
- Auricolaria
auricola-judae
- Boletus aereus
- Boletus
appendiculatus
- Boletus badius
- Boletus edulis
- Boletus granulatus
- Boletus impolitus
- Boletus lepidus
- Boletus luteus
- Boletus pinicola
- Boletus regius
- Boletus reticulatus
- Boletus rufa
- Boletus scabra
- Clitocybe geotropa
- Clitocybe gigantea
- Hygrophorus penarius
- Hygrophorus russula
- Lactarius deliciosus
- Lactarius
salmonicolor
- Lactarius
sanguifluus
- Leccinum (tutte le
specie)
- Lentinus edodes
- Macrolepiota procera
- Morchella (tutte le
specie)
- Pleurotus cornucopiae
- Pleurotus eryngii
- Pleurotus eryngii
var. ferulae
- Pleuroturs ostreatus
- Pholiota mutabilis
- Pholiota nameko
mutabilis
- Russula aurata
- Russula cyanoxantha
- Russula delica
- Russula vesca
- Russula virescens
- Stropharia
rugosoannulata
- Tricholoma acerbum
- Tricholoma
atrosquamosum
- Tricholoma
columbetta
- Tricholoma equestre
- Tricholoma georgii
- Tricholoma
imbricatum
- Tricholoma orirubens
- Tricholoma
portentosum
- Tricholoma
scalpturatum
- Volvariella
esculenta
- Volvariella valvacea