Torna alla sezione Normativa

L.R. 22 marzo 1999,
n. 16.



Raccolta e commercio
dei funghi epigei spontanei.





Art. 17



Informazione.



1. La Regione, le
Province, le Comunità montane, i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli
Ispettorati micologici di cui all'articolo 19, con la collaborazione delle
associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione
ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle



autorizzazioni anche
attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi,
manifesti e opuscoli.



2. La Regione
Toscana promuove l'informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni
riguardanti gli aspetti normativi, igienico - tossicologici e la tutela
dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.



2-bis. Le province,
le Comunità montane ed i comuni, con la collaborazione degli Ispettorati
micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di
informazione ed educazione dei raccoglitori.



Ai partecipanti
viene rilasciato un attestato di frequenza.





TITOLO III



Commercializzazione
dei funghi





Art. 18



Requisiti e
condizioni per la commercializzazione.



1. I funghi epigei
spontanei freschi, per essere posti in commercio, devono essere:



a) suddivisi per
specie;



b) contenuti in
cassette od altri imballaggi tali da consentite una sufficiente aerazione;



c) disposti in
singolo strato e non pressati;



d) integri, al fine
di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura
determinazione della specie;



e) freschi, sani, in
buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti;



2. È ammessa
esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco
delle specie di cui all'allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 14
luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e
della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e successive
modificazione ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili
riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta
regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
citato decreto.





Art. 19



Ispettorati
micologici.



1. Ciascuna Azienda
U.S.L., all'interno del Dipartimento della prevenzione, istituisce un unico
Ispettorato micologico che si articola in uno o più centri di controllo
micologico pubblico a livello



aziendale.



2. Le Aziende U.S.L.
provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale
e senza aggravio di spesa per il loro bilancio.



3. Il personale di
cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in
possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto 29 novembre
1996, n. 686, "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio
dell'attestato di micologo" del Ministro della sanità.



4. La Azienda U.S.L.
rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli Ispettorati.



5. I compiti
dell'Ispettorato micologico sono i seguenti:



a) rilascio delle
certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. n. 376 del 1995;



b) organizzazione
dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all'esame per il
conseguimento



dell'attestato di
idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo
20; le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti
dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;



c) svolgimento degli
esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle
specie fungine;



d) consulenza
micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti,
ai fini della commestibilità, secondo modalità stabilite dall'Ispettorato;



e) certificazioni a
pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo
commerciale, sulle quali viene identificata la specie fungina e la relativa
commestibilità, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito
atto deliberativo;



f) collaborazione
con le strutture sanitarie per la consulenza relativa alla individuazione di
specie fungine in caso di intossicazione da funghi.





Art. 20



Idoneità alla
identificazione dei funghi.



1. L'attestato di
idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al comma 2
dell'articolo 2 del D.P.R. n. 376 del 1995 è rilasciato ai maggiorenni
dall'Azienda U.S.L. in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. In
detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalità previste con apposito
atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi
epigei spontanei per le quali è concessa l'idoneità.



2. Ai fini del
rilascio dell'attestato i Direttori generali delle Aziende U.S.L. nominano
apposite commissioni esaminatrici formate da:



a) due micologi
segnalati dall'Ispettorato micologico dell'Azienda U.S.L. di cui uno con
funzioni di



presidente;



b) un operatore di
vigilanza dell'Azienda U.S.L.;



c) un dipendente
dell'Azienda U.S.L. con funzioni di segretario.



3. Il candidato che
non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che
siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi
organizzati dall'Azienda U.S.L.





Art. 21



Autorizzazione al
commercio dei funghi epigei spontanei.



1. La vendita dei
funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus
edulis, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile
dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti", è soggetta
a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 376
del 1995.



2. La vendita dei
funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa
certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 dello stesso
D.P.R. n. 376 del 1995 da parte dell'Ispettorato micologico dell'Azienda U.S.L.,
che verifica a sondaggio, con le modalità indicate dalla Giunta regionale con
apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.



3. L'autorizzazione
di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere
specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di
idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all'articolo 20, o
dell'attestato di micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996.



4. L'autorizzazione
al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso
dell'idoneità di cui al comma precedente, o dell'attestato di micologo di cui al
D.M. n. 686 del 1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attività;
la cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a
cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune competente.



5. Gli esercizi che
commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili,
singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il
riferimento della certificazione di cui al comma 2, non necessitano
dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali
confezioni.



6. Il commercio dei
funghi epigei spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree
pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante.



7. Le modalità di
presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma
1 sono definite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.



8. Al fine di
consentire una più efficace funzione di vigilanza, i Comuni, entro il 31 marzo
di ogni anno, inviano al Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L.
territorialmente competente, l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate
nell'anno precedente.





Art. 22



Somministrazione e
preparazione di alimenti a base di funghi.



1. Per la
preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi
o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei
medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R.
n. 376 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni.



2. Gli esercizi di
cui al precedente comma, il cui titolare, o suo delegato, non sia in possesso
dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui
all'articolo 20, o dell'attestato di micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996,
devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi
dell'articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti certificati
da un micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996.





TITOLO IV



Vigilanza





Art. 23



Accertamento delle
infrazioni.



1. Sono incaricati
dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge,
secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti al Corpo
forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei
carabinieri, gli organi di polizia amministrativa provinciale, gli organi di
polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle aziende U.S.L.,
le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in possesso
della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali
volontarie, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui
all'articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'articolo 12, le
guardie private riconosciute ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza.



2. Fermi restando i
poteri di accertamento previsti dall'articolo 13, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", i soggetti incaricati
dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere
l'esibizione di un documento idoneo a dimostrare l'identità e di copia
dell'autorizzazione a fini scientifici o della ricevuta del versamento degli
importi di cui all'articolo 8, nonché, ai soggetti di cui all'articolo 2 comma
1-bis lettera c), l'esibizione di idoneo documento comprovante la proprietà o
della dichiarazione sostitutiva di certificazione.





Art. 24



Procedimento
sanzionatorio.



1. Il comune nel cui
territorio è stata commessa l'infrazione è competente all'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge.



2. Per
l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni
della L. n. 689 del 1981 e della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85
"Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".



3. Gli agenti
incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei
detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.



4. Il Comune
provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 21, di
quanto sequestrato - a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione,
se il bene sequestrato è di scarso valore economico, e procedendo senz'altro
alla sua distruzione se il suddetto bene non è, per qualsiasi motivo,
commerciabile - e dispone l'accantonamento della somma in attesa della
conclusione del procedimento sanzionatorio.



4-bis. Qualora sia
accertato in via definitiva che l'illecito non sussiste - o comunque nelle
ipotesi di accoglimento dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'articolo 19 della L. n. 689/1981 - la somma
è messa a disposizione della persona nei confronti della quale è stato disposto
il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione.



4-ter. Qualora sia
accertato in via definitiva che l'illecito sussiste la somma è introitata dal
Comune ai sensi del comma 1.



5. [Il Comune
provvede a distruggere i funghi confiscati, redigendo apposito verbale].





Art. 25



Sanzioni
amministrative.



1. Per la violazione
delle disposizioni di cui al titolo II della presente legge si applicano le
seguenti



sanzioni:



a) da lire 30.000,
pari ad Euro 15,49, a lire 180.000, pari a Euro 92,96, per chi effettua la
raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'articolo
2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data
sull'autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui
all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne titolo;



b) da lire 5.000,
pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per chi effettua la raccolta
dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento,
copia dell'autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento
degli importi di cui all'articolo 8 lettere a), b) e c), nonché i documenti
richiesti ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1-bis lettera c), purché tale
documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio
da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;



c) da lire 20.000,
pari a Euro 10,33, a lire 120.000, pari a Euro 61,97 per la raccolta effettuata
oltre i limiti massimi consentiti;



d) da lire 50.000
pari ad Euro 25,82 a lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;



e) da lire 5.000,
pari a Euro 2,58 a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3;



f) da lire 5.000,
pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per ogni esemplare raccolto
di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o
Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a cm
2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e
comunque con un importo massimo di lire 100.000 pari a Euro 51, 64;



g) da lire 5.000,
pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;



h) da lire 50.000,
pari ad Euro 25,82, a lire 300.000 pari a Euro 154,93, per l'esercizio della
raccolta



nelle aree di cui
all'articolo 13, comma 4, salvo sanzioni più severe eventualmente stabilite
dagli organi di gestione;



i) da lire 5.000,
pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per l'esercizio della
raccolta nelle aree di cui all'articolo 13, commi 5 e 6;



l) da lire 50.000,
pari ad Euro 25,82, a lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7;



m) da lire 15.000,
pari a Euro 7,75, a lire 90.000, pari a Euro 46,48 per la violazione dei divieti
temporanei di cui all'articolo 14;



n) da lire 500.000,
pari a Euro 258,22 a lire 3.000.000, pari a Euro 1549,37 per la tabellazione di
aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in
assenza di regolare autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle
disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.



2. Per la violazione
delle disposizioni di cui al titolo III della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni:



a) da lire 250.000,
pari a Euro 129,11, a lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle
norme di cui all'articolo 18, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;



b) da lire 100.000,
pari a Euro 52,64, a lire 600.000, pari a Euro 309,87 per la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6;



c) da lire 250.000,
pari a Euro 129,11, a lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 22.





TITOLO V



Norme finanziarie e
finali





Art. 26



Norme finanziarie.



1. I proventi
derivanti dal rilascio delle autorizzazioni personali alla raccolta sono
incamerati direttamente dai Comuni i quali trattengono il dieci per cento delle
somme introitate. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasferiscono il
novanta per cento delle somme riscosse alla Regione che provvede a ripartire
l'ottanta per cento alle Comunità montane e il venti per cento alle Province.



2. Dette somme
vengono corrisposte per il venticinque per cento sulla base della superficie
territoriale e per il restante settantacinque per cento sulla base della
superficie boscata.



3. I proventi
derivanti dal rilascio delle autorizzazioni turistiche sono incamerati dai
Comuni che le



rilasciano.



4. I proventi
derivanti dal rilascio delle autorizzazioni vengono impiegati, secondo le
finalità della presente legge, per finanziare interventi di miglioramento
dell'ambiente naturale, per l'attività di vigilanza ed ogni altra attività
connessa con l'attuazione della presente legge.



5. Le Province e le
Comunità montane inviano alla Giunta regionale, congiuntamente a quello relativo
alle autorizzazioni rilasciate, un riepilogo delle somme introitate nell'anno
precedente.



6. Agli oneri
derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1999,
stimati in Lire 35.000.000, si fa fronte con le disponibilità del Capitolo 24170
che viene modificato nella declaratoria come segue "INTERVENTI ATTUAZIONE
NORMATIVA RELATIVA DISCIPLINA RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO E SALVAGUARDIA
AMBIENTE NATURALE (L.R. 8 novembre 1982, n. 82 e L.R. 22 marzo 1999, n. 16.)



7. Gli oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1999
sono determinati e trovano copertura con la legge di bilancio.





Art. 27



Norme transitorie.



1. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge i Direttori generali delle Aziende
U.S.L.



istituiscono gli
Ispettorati micologici.



2. Entro
ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli
esercenti devono essere in possesso della autorizzazione prevista all'articolo
21.



3. Gli enti di
gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse
locale di cui alla L.R. n. 49 del 1995 adeguano i propri regolamenti alle norme
della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa;
nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro
entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla
presente legge.



4. I regolamenti e
le ordinanze adottate da Province, Comunità montane e Comuni al fine di
regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia
al momento dell'entrata in vigore della presente legge.



5. Le autorizzazioni
alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della L.R. n. 82
del 1982, dalle Comunità montane, dalle Province e dai Comuni entro la data di
entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono
equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente
legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.



6. Entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 64 del 1976 e successive
modificazioni, possono richiedere l'autorizzazione alla costituzione di aree di
raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga
alle percentuali stabilite all'articolo 15.





Art. 28



Modifiche ed
abrogazioni.



1. Nella rubrica del
titolo III della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "ed ai funghi".



2. All'articolo 10,
lettera a), della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "i funghi epigei,
siano o no essi commestibili".



3. All'articolo 11,
quarto comma, della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "e dei funghi".
4. All'articolo 23, secondo comma, della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le
parole "e a chi pone in vendita o commercia funghi con caratteristiche di cui
all'articolo 17, comma 3".5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della L.R.
n. 82 del 1982.





Art. 29



Norma
finale.



1. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla
L. n. 352 del 1993 ed al D.P.R. n. 376 del 1995.

 

Torna alla sezione Normativa