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Legge Molise





L.R. 21 febbraio
2000, n. 11.



Norme sulla raccolta
e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i princìpi stabiliti
dalla legge n. 352/1993.





Art. 13



Attestato di
micologo.



1. Al fine di
adempiere alle norme di cui all'art. 1, 3, 5 e 6 del D.M. 29 novembre 1996, n.
686, presso l'Assessorato competente per materia entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge è istituita una Commissione così composta:



a) un rappresentante
della Regione, del settore competente, con qualifica di dirigente o di
funzionario con funzioni di Presidente;



b) un rappresentante
dei Dipartimenti di prevenzione, designato di concerto dalle A.S.L.;



c) un esperto
micologo designato di concerto dalle A.S.L.;



d) un rappresentante
dell'università competente in materia;



e) un rappresentante
del corpo forestale dello Stato.



2. In occasione
degli esami di cui all'art. 5 del D.M. 29 novembre 1996, n. 686, per la verifica
dei soggetti che hanno frequentato un corso di cui all'art. 3 dello stesso
decreto ministeriale, la suddetta



commissione viene
implementata da un rappresentante del Ministero della Sanità o dell'Istituto
superiore della Sanità e da un docente in corso.



3. Entro sei mesi
dalla nomina la Commissione emana un regolamento per lo svolgimento di tutte le
funzioni ad essa delegate.



4. Per ogni
componente la Commissione esterno alle strutture amministrative della Regione
Molise,



verrà corrisposto un
rimborso spese e un gettone di presenza, così come previsto dalle norme vigenti
in materia.





TITOLO III



Commercializzazione
dei funghi





Art. 14



Commercializzazione.



l. L'autorizzazione
alla vendita dei funghi epigei freschi è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a
quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da
commercializzare.



2. La Giunta
regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento
dell'idoneità di cui al comma precedente e stabilisce le relative modalità.



3. Gli esercenti di
ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei senza la specifica
autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente
per i prodotti ortofrutticoli.



4. È consentita la
vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili elencati
nell'allegato 1 del D.P.R. n. 376/1995.



5. È consentita la
commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati
provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente
autorità del paese di origine.





Art. 15



Commercializzazione
dei funghi secchi e conservati.



1. La
commercializzazione dei funghi secchi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 376/1995,
di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi
porcini secchi sfusi, può essere esercitata dai titolari di autorizzazione al
commercio.



2. È vietata la
vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi
appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo di cui al comma
precedente.



3. La vendita dei
funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi del comma 1
dell'art. 14 della presente legge.





Art. 16



Trattamento ed
etichettatura dei funghi conservati.



1. I funghi
conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto,
congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita,
devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n.
376/1995 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese
nell'allegato II del D.P.R. n. 376/1995.





Art. 17



Certificazione
sanitaria.



1. La vendita al
dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di
avvenuto controllo da parte delle A.S.L.



La certificazione,
da opporre su ogni contenitore, dovrà riportare:



a) il peso e la
specie dei funghi;



b) eventuali
istruzioni per il consumo;



c) la data del
controllo sanitario;



d) la firma e il
timbro del responsabile del procedimento di controllo.



3. I funghi devono
essere presentati al controllo in confezioni imballate suddivise per specie.
Ogni confezione deve contenere una sola specie. I funghi devono essere freschi,
interi ed in buono stato di conservazione, puliti di terriccio e di corpi
estranei.



4. Le disposizioni
di cui al comma 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine
destinate al proprio consumo.





TITOLO IV



Vigilanza e sanzioni





Art. 18



1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo
forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri,
alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli
operatori professionali di vigilanza e ispezione delle A.S.L. avente qualifica
di vigile sanitario, alle guardie giurate campestri.



2. Nelle aree di cui
all'art. 6 comma 3 della presente legge la vigilanza viene svolta con il
coordinamento degli Enti gestori.





Art. 19



Sanzioni
amministrative.



1. Ogni violazione
delle norme della presente legge in materia di raccolta dei funghi comporta la
confisca dei funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:



a) da lire 50.000 a
lire 300.000 in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta;



b) da lire 15.000 a
lire 100.000 se la raccolta avviene al di fuori dell'ambito territoriale
autorizzato;



c) da lire 5.000 a
lire 30.000 se privi al momento di autorizzazione comunque da esibire entro 10
giorni dalla contestazione;



d) da lire 100.000 a
lire 600.000 se in possesso di autorizzazione altrui o contraffatta;



e) da lire 10.000 a
lire 60.000 se la raccolta risulta superiore fino ad un Kg. per persona;
rispetto ai limiti consentiti;



f) da lire 50.000 a
lire 300.000 se la raccolta risulta superiore al kg. per persona rispetto ai
limiti consentiti;



g) da lire 25.000 a
lire 150.000 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di
ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con
diametro del cappello inferiore a cm 3 e di esemplari di Calocybe gambosa
(Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello
inferiore a cm 2;



h) da lire 10.000 a
lire 60.000 se la raccolta avviene nei terreni adiacenti ad immobili di altrui
proprietà;



i) da lire 100.000 a
lire 600.000 se la raccolta avviene nelle ore di divieto;



l) da lire 150.000
ad oltre 1.000.000 se l'apposizione di cartelli è in assenza di regolare
autorizzazione;



m) da lire 50.000 a
lire 300.000 per ogni divieto non diversamente sanzionato.



2. In caso di
recidiva si provvede al ritiro della autorizzazione ed eventualmente alla sua
revoca definitiva.



3. Ogni violazione
delle norme della presente legge in materia di commercializzazione dei funghi è
punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 della legge n. 352
del 1993.



4. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.



5. Il pagamento
delle sanzioni è effettuato tramite versamento dell'apposito conto corrente
postale intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso.



6. Per l'istruttoria
delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e
pecuniarie è competente il settore contenzioso della Giunta regionale.





TITOLO V



Disposizioni finali





Art. 20



Istituzione
ispettorati micologici.



1. Presso ogni
U.L.SS. è istituito entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della presente
legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico.



2. Gli ispettorati
di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale
già dipendente delle Unità locali socio-sanitarie medesime.





Art. 21



Disposizioni
esecutive di attuazione.



1. La Giunta
regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana
disposizioni



esecutive di
attuazione della presente legge e definisce il fac-simile di tesserino di cui
all'art. 2 comma 2 e la tipologia dei cartelli di cui al comma 4 dell'art. 8
della presente legge (
.





Art. 22



Divulgazione della
presente legge e dei singoli regolamenti.



l. La Regione Molise,
tutti gli Assessorati competenti e le A.S.L. sono tenuti a divulgare su tutto il



territorio regionale
la presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una
realizzazione di opuscoli informativi, volantini, poster e locandine con su
riportato integralmente il qui presente testo di legge e relativo regolamento.



2. I Comuni singoli
o associati e le Comunità montane realizzeranno altresì un'apposita tabellazione



informativa da
collocare presso tutte le strade di accesso ai luoghi di raccolta.





Art. 23



Regolamento di
attuazione.



1. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Molise emana un
regolamento di attuazione inerente alla stessa legge.





Art. 24



Norma abrogativa.



1. Sono abrogati gli
articoli della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 22 in contrasto con la
presente legge.





Art. 25



Finalizzazione delle
entrate.



1. Le entrate
derivanti dal rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 e
dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 sono
interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico del bilancio
regionale, relative:



a) ai trasferimenti
a province e comuni per l'assolvimento dei compiti rispettivamente ad essi
assegnati dalla presente legge;



b) al funzionamento
delle Commissioni provinciali previste dall'articolo 3;



c) ad iniziative
regionali rivolte all'approfondimento ed alla divulgazione delle conoscenze sui
funghi.





Art. 26



Disposizioni
finanziarie.



1. Gli oneri di cui
alla presente legge sono a carico del bilancio regionale.



2. Agli oneri
finanziari relativi al primo anno di attuazione della presente legge, la Regione
farà fronte con uno stanziamento da determinare con la legge di bilancio,
mediante l'istituzione di un apposito capitolo.





Art. 27



1. La presente legge
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. È fatto obbligo a



chiunque di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

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