Regione Marche
L.R. 25 luglio 2001, n. 17 (1).
Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi
epigei spontanei e conservati.
(1)
Pubblicata nel B.U. Marche 2 agosto 2001, n. 87.
Art. 1
Esercizio delle funzioni amministrative.
1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei
spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria
competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. 27
luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio: detti enti
vengono di seguito indicati come enti competenti.
Art. 2
Ambiti di raccolta.
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è
consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le
esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.
2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la
disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché
manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità
fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle
scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi
pubblici di proprietà demaniale anche se confinanti con i terreni che essi
conducono.
4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei
nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi
organismi di gestione.
5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono
disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela
dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione
soltanto per periodi definiti e consecutivi.
Art. 3
Esercizio della raccolta.
1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da
persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai
sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui
all'articolo 5.
2. È permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona
abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo
giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i
quali:
a) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del
decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686;
b) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 4 della
L.R. 6 ottobre 1987, n. 34;
c) siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da
altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n.
352 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in
possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3,
richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio
dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.
Art. 4
Abilitazione.
1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal
possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio
ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al
corso di cui all'articolo 7.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio
regionale.
3. Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono
determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
4. L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un
manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi, edito dalla
Regione Marche.
Art. 5
Permesso di raccolta.
1. L'esercizio della raccolta è, subordinato al pagamento dei seguenti
importi, la cui ricevuta di versamento a favore della Regione Marche
costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale:
a) lire 60.000 (Euro 30,9
, per i permessi biennali;
b) lire 30.000 (Euro 15,49), per i permessi annuali;
c) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi semestrali;
d) lire 10.000 (Euro 5,16), per i permessi turistici giornalieri;
e) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi turistici settimanali.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in
possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
3. Il permesso ai soggetti non residenti nelle Marche, diversi da quelli
previsti dal comma 4 dell'articolo 3, ha validità annuale ed è subordinato al
pagamento di lire 100.000 (Euro 51,64).
4. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale, d'intesa con
l'UNCEM e l'UPI, con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del
costo della vita.
5. La Giunta regionale può ridurre fino al 50 per cento gli importi di cui al
comma 1 a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n.
352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per la raccolta limitata
al territorio dell'ente.
6. Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente all'esercizio
del diritto ivi contemplato.
Art. 6
Autorizzazioni speciali.
1. Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate
gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi
scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e scientifico.
Art. 7
Corsi formativi.
1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e
naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con
le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore
volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in
particolare quelli velenosi e tossici di cui agli allegati A e B alla
presente legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e
dell'ambiente naturale.
2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste
nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il
rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
Art. 8
Utilizzo delle risorse.
1. Gli introiti derivanti dal pagamento dei permessi di raccolta vengono
trasferiti su un apposito capitolo del bilancio regionale denominato
"Fondo tariffario inerente l'esercizio della raccolta dei funghi e
annualmente ripartiti nella misura del 70 per cento fra le Comunità montane,
sulla base di indici individuati in sede UNCEM, d'intesa con la Regione, del
20 per cento fra le Province, sulla
base di indici individuati in sede UPI, d'intesa con la Regione, e del
restante 10 per cento alla Regione.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le
finalità legate all'attuazione della presente legge; in particolare per
promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati
micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e
naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui
all'articolo 7, nonché corsi didattici, convegni,
iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di conservazione
e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei,
nonché la loro tutela e quella della salute pubblica.
3. Le risorse del fondo sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative
dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 2 della legge n. 352/1993, che, in modo associato,
intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per
organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla
vigilanza della presente legge.
4. Parte delle risorse del fondo possono essere inoltre destinate alla
realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al
risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e
promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.
Art. 9
Disposizioni particolari per le zone montane.
1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti
competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per
cento di quella disponibile:
a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti
quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro
chilogrammi per persona.
2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata
all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata dai
predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei soggetti
interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale.
3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai
soggetti di cui all'articolo
2, comma 3, della legge n. 352/1993. I predetti soggetti debbono predisporre
un piano di gestione silvo-colturale, che garantisca il mantenimento delle
condizioni di equilibrio ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di
raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di
massima delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta,
compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti
competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo integrativo
degli importi di cui all'articolo 5.
Art. 10
Limiti, modalità di raccolta e divieti.
1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in
tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti
non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per
i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri
mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio
fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. È vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso; la
Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie
di maggior interesse.
5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte
tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione
della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori
rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in
ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
Art. 11
Commercializzazione.
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati di cui
all'allegato C è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 2
del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ed a certificazione di avvenuto controllo
da parte dell'Azienda sanitaria locale.
2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi
spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere
commercializzati ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e dell'articolo
4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio dei
funghi epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al superamento di
un esame sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un funzionario
dell'ente competente e composta da due rappresentanti della Regione, di cui
uno dell'Assessorato all'agricoltura ed uno dell'Assessorato alla sanità e da
esperti micologici delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e
distretto. L'esame è finalizzato a valutare le capacità del candidato di
riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle
norme di trattamento, conservazione e commercializzazione.
4. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate dalla
Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
5. Si applicano, per quanto non previsto, il D.P.R. n. 376/1995 e la
normativa statale in materia.
Art. 12
Controllo sanitario.
1. Presso ogni Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di prevenzione,
è istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di informazione ai
cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire
fenomeni di intossicazione. L'ispettorato micologico collabora altresì con le
strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di
intossicazione da funghi.
2. La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del tariffario, di
cui all'articolo 8 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7, per gli accertamenti e le
indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie
locali a favore di esercenti attività commerciale in materia di igiene
pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione ed igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, l'importo dovuto per
l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.
3. Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli
cittadini.
Art. 13
Vigilanza.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è
esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 376/1995, nonché
dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 19 luglio
1992, n. 29.
Art. 14
Sanzioni amministrative.
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che nella raccolta non
osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca
dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa, graduata sulla base della
gravità della infrazione effettuata, compresa, per i raccoglitori a scopo
amatoriale, fra il limite minimo di lire 150.000 e il limite massimo di lire
500.000. Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della
commercializzazione e trasformazione, la sanzione è elevata rispettivamente a
lire 250.000 e lire 1.800.000, secondo i principi della L.R. 10 agosto 1998,
n. 33.
La Giunta regionale stabilisce altresì, per casi di particolare gravità, la
sanzione del ritiro del tesserino per un periodo da sei mesi a tre anni.
2. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati
dagli enti competenti.
Art. 15
Modificazioni alla L.R. n. 34/1987.
1. (2).
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 34/1987 sono soppresse le parole:
"e dei funghi".
(2) Sostituisce il titolo della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34.
Art. 16
Norme transitorie.
1. I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi dagli enti competenti ai
sensi della L.R. n. 34/1987 e, anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, consegnano il
proprio tesserino all'ente competente entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge per ottenere il rilascio del tesserino di cui
all'articolo 4.
2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si
applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste
dalla legge n. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 17
Abrogazioni.
1. Gli articoli 2, 3, 4 e 17, comma 4, della L.R. n. 34/1987 sono abrogati.
|
Allegati alla Legge e Moduli
per le domande
Allegato A
Elenco delle più comuni specie velenose
(articolo 7)
1)
Amanita phalloides
2)
Amanita phalloides var. alba
3)
Amanita verna
4)
Amanita virosa
5)
Cortinarius orellanus e suo gruppo
6)
Galerina marginata
7)
Gyromitra esculenta

Lepiota helveola e suo gruppo
Allegato B
Elenco delle più comuni specie tossiche
(articolo 7)
1)
Amanita pantherina
2)
Amanita muscaria
3)
Boletus satanas
4)
Boletus lupinus
5)
Clitocybe dealbata e suo gruppo
6)
Entoloma sinuatum (= Entoloma lividum)
7)
Hebeloma sinapizans

Lactarius piperatus e tutti quelli a
lattice bianco e pepato
9)
Lepiota cristata
10)
Mycena pura
11)
Omphalotus olearius
12)
Paxillus involutus
13)
Russula luteotacta e tutte quelle a sapore acre
14)
Tricholoma filamentosum
15)
Tricholorna pardinum
16)
Tricholoma sciodes
17)
Tricholoma virgatum
1
Tricholoma bresadolanum
19)
Tricholoma sulphureum
20)
Hypholoma fasciculare
21)
Hypholoma sublateritium
22)
Agaricus xanthoderma e suo gruppo
23)
Ramaria formosa
24)
Ramaria pallida
25)
Inocybe fastigiata (= Inocybe rimosa)
Allegato C
Elenco delle specie di funghi spontanei e
coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo
stato fresco, integrato a norma
dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (articolo 11)
1) Agaricus arvensis
2) Agaricus bisporus (= Psalliota
bispora)
3) Agaricus bitorquis
4) Agaricus campestris
5) Agaricus hortensis (= Psalliota
hortensis)
6) Agaricus macrosporus
7) Agrocybe aegerita (= Pholiota
aegerita)

Amanita caesarea
9) Armillariella mellea (= Armillaria
mellea)
10) Hirneola auricola judae
11) Boletus aereus
12) Boletus aestivalis (= Boletus
reticulatus)
13) Boletus appendiculatus
14) Boletus edulis
15) Boletus impolitus
16) Boletus pinophilus (= Boletus
pinicola)
17) Boletus regius
1
Krombholziella (= Leccinum; tutte le specie)
19) Xerocomus badius (= Boletus badius)
20) Suillus granulatus (= Boletus
granulatus)
21) Suillus luteus (= Boletus luteus)
22) Calocybe gambosa (= Tricholoma
georgii)
23) Cantharellus (tutte le specie,
escluse il subcibarius, tubaeformis var. lutescens, muscigenus)
24) Craterellus cornucopioides
25) Clitocybe geotropa
26) Clitocybe gigantea (= Leucopaxillus
giganteus)
27) Hydnum albidum
2
Hydnum repandum
29) Hydnum rufescens
30) Hygrophorus penarius
31) Hygrophorus russula (= Tricholoma
russula)
32) Camarophyllus pratensis (=
Hygrophorus pratensis)
33) Lactarius deliciosus
34) Lactarius sanguifluus
35) Lentinus edodes
36) Macrolepiota excoriata
37) Macrolepiota konradii (= Lepiota
konradii)
3
Macrolepiota mastoidea
39) Macrolepiota procera (= Lepiota
procera)
40) Marasmius oreades
41) Morchella (tutte le specie)
42) Pholiota mutabilis (= Kuehneromices
mutabilis)
43) Pholiota nameko mutabilis
44) Pleurotus cornucopiae
45) Pleurotus eryngii
46) Pleurotus ostreatus
47) Russula aurea
4
Russula cyanoxantha
49) Russula decolorans
50) Russula delica
51) Russula heterophylla
52) Russula paludosa
53) Russula vesca
54) Russula virescens
55) Stropharia rugosoannulata
56) Tricholoma acerbum
57) Tricholoma columbetta
5
Tricholoma equestre
59) Tricholoma gausapatum
60) Tricholoma imbricatum
61) Tricholoma myomyces
62) Tricholoma portentosum
63) Tricholoma scalpturatum
64) Tricholoma terreum
65) Volvariella esculenta
66) Volvariella volvacea
Legge
Regionale n. 17 del 26/07/2001
"Norme per la raccolta e la commercializzazione
dei funghi epigei spontanei e conservati"
-
Disposizioni generali per la raccolta dei funghi
-
Modulo di RICHIESTA RINNOVO TESSERINO
-
Modulo di RICHIESTA PARTECIPAZIONE CORSI FORMATIVI
Disposizioni generali per la raccolta funghi:
- E' consentita la raccolta di max 3 Kg. di funghi eduli;
- Non c'è limitazione di peso per i lignicoli;
- E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di
ovulo
chiuso;
- E' permessa la raccolta ai minori di 14 anni purchè
accompagnati da
persona abilitata, i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il
quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore;
- E' vietata la raccolta di esemplari appartenenti ai generi
Boletus,
Calocybe e Agaricus aventi il diametro del cappello inferiore a 4 cm.;
- Entro il 15 dicembre 2001 la possibilità di rinnovo del
vecchio
tesserino;
- PER ESERCITARE LA RACCOLTA DEI FUNGHI occorre versare la
"Tassa
Regionale" sul Conto Corrente Postale n.29787066,
intestato a
"Regione Marche, Permesso di raccolta dei funghi epigei
spontanei"
a seconda della scelta dell'utente residente nella Regione Marche di:
- Lire 60.000 (30.98 Euro) quota biennale;
- Lire 30.000 (15.49 Euro) quota annuale;
- Lire 20.000 (10.32 Euro) quota semestrale e Lire 10.000
(5.16 Euro)
giornaliero.
Gli utenti residenti fuori Regione Lire 100.000 (51.65)
quota annuale.
N.B. - Nello spazio destinato alla causale del bollettino di
versamento, dovrà essere indicato il periodo di validità del permesso. La
data di decorrenza della validità temporale ai fini della raccolta decorrerà
dal
giorno successivo a quello del versamento.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio
Tutela e
Valorizzazione Funghi e Tartufi dell'Amministrazione Provinciale:
Tel.0721- 30865 oppure 359359
Modulo richiesta rinnovo tesserino per la raccolta
dei funghi
_____________________________________________________________________________________
Al Sig. Presidente della
Provincia di Pesaro e Urbino
Via Gramsci, 4
61100 PESARO(PU)
Oggetto: richiesta rilascio tesserino di cui
all'art.16, comma
I, della L.R. n.17/01.
Il/La sottoscritto/a
.............................................................
....................................................
nato/a il ......./......../............... a
................................................................................................
residente a
..................................................... in
Via .....................................................n. .......
telefono .....................................
CHIEDE
ai sensi della normativa specificata in oggetto il rilascio
del
tesserino abilitante alla raccolta dei funghi epigei spontanei
( ) - per fini economici
( ) - per fini non economici
Allega alla presente n. 2 foto formato tessera
.................................. lì
.........................
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art.10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale sono stati resi.
Il richiedente
....................................
===========================================
In data ............................ il sottoscritto dietro consegna del
vecchio tesserino n. .............
ritira il nuovo con n. ...............
Firma
......................................
__________________________________________________________________
Modulo di richiesta partecipazione corsi
formativi
_________________________________________________________________
Al Presidente
della Comunità Montana
........................................
.......................................
.......................................
oppure
Al Sig.
Presidente della
Provincia di Pesaro e Urbino
Via Gramsci, 4
61100 PESARO(PU)
Oggetto: richiesta di partecipazione ai corsi formativi previsti dall'art.7
L.R. N.17/01.
Il/La sottoscritto/a
.............................................................
....................................................
nato/a il ......./......../............... a
................................................................................................
residente a .....................................................
in
Via .....................................................n. ......
telefono .....................................
CHIEDE
di essere ammesso alla frequenza del corso di formazione,
abilitante
alla raccolta di funghi epigei spontanei.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti
di
cui all'art.10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale sono stati resi.
.................................. lì
.........................
Il richiedente
....................................