REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Legge 15 Maggio 2000, n12
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.
Decreto del Pres. Giunta Reg.
1.12.2000 n. 436: Legge reg. n.12/2000, art. 1, comma 1. Regolamento per la
raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale. Approvazione B.U.R. n 52
del 27.12.2000.
Art. 1
(Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale)
1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e' disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:
a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;
b) la raccolta dei funghi e' esercitata nell'intero territorio regionale, salvo le situazioni di cui alle lettere c) ed h), da soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione onerosa con validità permanente rilasciata previo superamento di colloquio, salvo le situazioni di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza delle principali norme vigenti per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei funghi e del loro rapporto con l'ambiente;
c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta e' esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a due mesi, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;
d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);
e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;
f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;
g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi;
h) la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la raccolta e' consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo;
i) la quantità massima di raccolta giornaliera e' fissata in kg. 3 pro capite;
l) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta e' fissato in kg. 15 pro capite;
m) la Regione puo' stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o piu' specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari;
n) speciali autorizzazioni temporanee, con validita' limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in
possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;
o) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste
e Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;
p) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;
q) Province e Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, in sede decentrata;
r) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;
s) la Regione determina annualmente, in forma differenziata tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni e per il rilascio dei permessi temporanei. I Comuni e le Comunità montane possono stabilire riduzioni sino al 100 per cento dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso temporaneo. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei sono introitati dagli enti rilascianti e destinati a sollievo delle spese delle funzioni nel settore, nonché al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente;
t) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore ad un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabiliti. Il corrispettivo per il rilascio e' determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera s);
u) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.
3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Art. 2 (Commercializzazione dei funghi epigei)
1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati e' disciplinata dal DPR 376/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di applicazione sul territorio regionale possono essere disciplinate con apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del DPR 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 3 (Struttura regionale competente)
1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste, in collaborazione con le altre Direzioni regionali, secondo le rispettive competenze.
Art. 4 (Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)
1. All'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
“ All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente legge provvedono altresì le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'espletamento delle attività di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna.
I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. ”.
Art. 5 (Abrogazioni)
1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 3, e' abrogato il capo II della legge regionale 34/1981.
Art. 6 (Rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 si fa riferimento alla legge 352/1993 ed al DPR 376/1995.
Art. 7 (Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.
Legge regionale 12/2000, articolo 1, comma 1. Regolamento per la raccolta dei
funghi epigei nel territorio regionale. Approvazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la legge regionale 15
maggio 2000, n. 12 il cui articolo 1, 1° comma, dispone che la raccolta dei
funghi epigei nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia sia
disciplinata, in attuazione dei principi espressi dalla legge 23 agosto 1993,
n. 352, da un Regolamento da adottare previo parere vincolante della competente
Commissione consiliare;
CONSIDERATO che sulla bozza di detto
Regolamento predisposto dalla Direzione regionale delle foreste, il Comitato
dipartimentale per il territorio e l'ambiente si è espresso favorevolmente
nella seduta del 23 ottobre 2000;
VISTO che anche la IV Commissione
consiliare nella seduta del 9 novembre 2000 ha espresso parere favorevole su
detto testo regolamentare;
RITENUTO, pertanto, di approvare il
Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio del Friuli -
Venezia Giulia;
VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352;
VISTO il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3533 del 17 novembre 2000;
DECRETA
È approvato il "Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel
territorio regionale", nel testo allegato al presente decreto, quale parte
integrante e sostanziale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, lì 1 dicembre 2000
Registrato alla Corte dei conti, Udine. addì 14 dicembre 2000 Atti della
Regione Friuli - Venezia Giulia, Registro 1, foglio 60
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL TERRITORIO REGIONALE ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 12.
Art. 1 - (Finalità)
1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi e delle direttive
contenuti nella legge 23 agosto 1993, n. 352, così come integrata dal D.P.R. 14
luglio 1995, n. 376 e nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, disciplina
la raccolta dei funghi epigei sul territorio della Regione Friuli - Venezia
Giulia.
Art. 2
1. La raccolta dei funghi è consentita su tutto il territorio regionale, a
persone maggiorenni in possesso dell'autorizzazione prevista al successivo
articolo 5, eccettuati i territori indicati al terzo e quinto comma
dell'articolo 9.
Art. 3 - (Permessi temporanei)
1. Le Comunità ed i Comuni montani, a completamento dell'offerta turistica,
possono rilasciare a persone maggiorenni permessi temporanei di raccolta, della
durata massima di due mesi, usufruibili nei giorni di effettivo soggiorno
presso le strutture alberghiere e ricettive tenute alla denuncia all'autorità
di pubblica sicurezza dei propri ospiti.
2. A tal fine le Comunità e i Comuni montani congiuntamente stabiliscono
annualmente il numero massimo dei permessi da rilasciare calcolati in ragione
di un valore percentuale della media degli arrivi turistici accertati su tutto
il territorio della Comunità montana nell'ultimo triennio, attribuendo ad ogni
Comune un numero di permessi in proporzione agli ettari boscati di ognuno di
essi.
3. Le Comunità e i Comuni montani possono prevedere altresì una suddivisione in
permessi giornalieri, settimanali, mensili o bimestrali. I titolari di permessi
temporanei possono esercitare la raccolta solo nell'ambito del territorio di
pertinenza dell'Ente pubblico che li ha rilasciati e per i giorni di effettivo
soggiorno.
4. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione, si determinano annualmente i corrispettivi per il
rilascio dei permessi temporanei, per le durate sopra elencate, in forma
differenziata tra residenti in Regione e non residenti.
5. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino al 100%
dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del
permesso temporaneo.
6. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31
dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali
deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere
assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 4 - (Agevolazioni)
1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui fondi possono
esercitare la raccolta nei fondi medesimi, ancorché privi di autorizzazione o
permesso e senza limiti di quantità, nel rispetto comunque delle modalità e dei
divieti previsti nei successivi articoli 8 e 9.
2. I proprietari o i conduttori di terreni che intendano riservarsi la
raccolta, devono recintarli o tabellarli in maniera da renderne facilmente
individuabile il perimetro; a tal fine vengono utilizzate le tabelle di cui
all'allegato 6.
3. Le zone in tal modo riservate non possono costituire riserve di raccolta a
pagamento.
4. In ogni caso i conduttori dovranno essere in possesso di autorizzazione alla
raccolta di cui all'articolo 5, e attenersi ai limiti quantitativi di cui al
successivo articolo 6.
5. Per i residenti nei Comuni classificati montani già in possesso di
autorizzazione alla raccolta di cui al successivo articolo 5, che siano
coltivatori diretti, a qualunque titolo, o che abbiano in gestione propria
l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà
collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, il limite di
raccolta di 3 kg giornalieri di cui all'articolo 6 può essere elevato a 15 kg.
6. A tal fine gli interessati presentano annualmente al Presidente della
Comunità montana di residenza una domanda in carta legale nella quale
dichiarano che la vendita dei funghi consente loro il mantenimento o
l'integrazione del reddito familiare. A dimostrazione di ciò il richiedente
l'agevolazione dovrà allegare alla domanda, ad eccezione della prima volta per
la quale sarà sufficiente la semplice dichiarazione che la raccolta è
finalizzata al mantenimento o all'integrazione del reddito, copia della
documentazione fiscale di vendita relativa all'anno precedente.
7. Di tale agevolazione verrà data evidenza sul tesserino di autorizzazione
raccolta funghi di cui all'allegato 2.
8. In applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera h) della
legge regionale 12/2000, i Comuni nei territori montani che, per il rispetto di
usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono
riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso
temporaneo, devono farne domanda al Presidente della Giunta regionale, tramite
la Direzione regionale delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, motivando
e documentando la natura e la fondatezza giuridica degli usi e delle
consuetudini invocate o i termini comparativi con altre realtà regionali che
giustifichino la necessità di una tutela dell'economia turistica locale ed
indicando esattamente i limiti territoriali entro i quali essi intendono far
valere tale riserva alla raccolta e le sue concrete modalità di applicazione ai
residenti ed ai turisti.
9. L'accoglimento o meno della domanda è contenuto in un decreto del Presidente
della Giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della Giunta, su
proposta dell'assessore competente entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda.
10. In sede di prima applicazione del disposto del comma 8, le domande devono
pervenire alla Direzione regionale delle foreste entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.
Art. 5 - (Autorizzazione alla raccolta)
1. Le domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta redatte
secondo il modello di cui all'Allegato I, vanno presentate in carta legale
entro il 31 marzo di ogni anno alla Provincia di appartenenza o alla propria
Comunità montana se il richiedente risiede in un Comune montano.
2. I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare la raccolta di
funghi sul territorio regionale, possono presentare domanda a qualsiasi
Provincia o Comunità montana.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presso ogni
Provincia e Comunità Montana sono istituite una o più commissioni per lo
svolgimento dei colloqui di cui al successivo comma 4. Tali commissioni sono
composte da un rappresentante dell'Ente che rilascia l'autorizzazione e che
svolge le funzioni di Presidente, da un esperto designato dall'Ispettorato
micologico dell'Azienda sanitaria locale e da un esperto da individuare tra
rose di nominativi segnalate dalle principali associazioni micologiche operanti
in ambito regionale. Funge da segretario un dipendente della Provincia o della
Comunità. Ai Commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni
seduta nella misura stabilita dall'Ente che istituisce la Commissione.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il candidato dovrà superare un
colloquio vertente sulle seguenti materie:
a) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e
velenosi;
b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
c) norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.
5. Le Province e le Comunità Montane promuovono almeno una volta all'anno e
anche in sede decentrata, corsi di preparazione al colloquio. A tal fine
possono avvalersi oltre che delle Associazioni micologiche naturalistiche,
anche di micologi degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie.
6. I residenti in Regione titolari di almeno tre permessi di durata mensile,
relativi ad anni diversi, rilasciati, ai sensi del Capo II della legge
regionale 34/1981, in data successiva al 17 maggio 1993 e fino al 17 maggio
2000, nonché i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai
sensi del decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686, possono
ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza il superamento
del colloquio. L'attestazione dei requisiti soggettivi di cui al presente comma
è esercitabile previa presentazione di domanda in carta legale presso una
Provincia o Comunità Montana della Regione, da presentarsi entro il 31 gennaio
che autocertifichi, ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni ed
integrazioni, e fatte salve le conseguenze penali imputabili a chi rilascia
dichiarazioni false e non corrispondenti a verità, il possesso dei requisiti
richiesti.
7. L'autorizzazione ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su
tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale 12/2000,
subordinatamente al versamento della somma che annualmente verrà determinata
con decreto dell'Assessore regionale alle foreste in maniera differenziata per
i residenti e non residenti in Regione. Tale versamento dovrà essere effettuato
entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine del 31
gennaio di cui al precedente comma 6, è applicato ai 60 giorni successivi alla
pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6 - (Limiti di raccolta)
1. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso temporaneo può raccogliere,
avvalendosi anche di familiari, non più di 3 kg di funghi al giorno.
2. Per familiari s'intendono il coniuge, i parenti e gli affini del possessore
dell'autorizzazione in linea retta e collaterale fino al quarto grado.
3. Il limite di 3 kg può essere superato se il raccolto è costituito da un
unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
Art. 7 - (Autorizzazioni speciali)
1. I presidenti d'Associazioni micologiche, i responsabili d'Enti e Istituti
pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e i
micologi in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del Decreto
del Ministro della sanità n. 686/1996, previa presentazione di domanda in carta
legale, possono ottenere dalla Provincia per sé e/o per un elenco di persone da
indicare nella richiesta, speciali autorizzazioni per attività di studio.
2. L'autorizzazione speciale di cui sopra è gratuita, ha validità annuale è
rinnovabile e consente la raccolta di non più di sette esemplari per persona e
per le specie indicate nell'autorizzazione. In caso di richiesta per
censimenti, l'autorizzazione può essere concessa per tutte le specie.
3. I possessori di tale autorizzazione dovranno, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo, documentare con apposita relazione la propria attività alla
Provincia e alla Commissione regionale per la micologia di cui all'articolo 11.
In difetto di tale adempimento, è facoltà della Provincia che ha rilasciato
l'autorizzazione negarla nell'anno successivo.
4. Autorizzazioni speciali possono altresì essere rilasciate a responsabili di
mostre micologiche e/o ad un elenco di persone da essi indicate nella
richiesta, con validità temporanea non superiore ai tre giorni precedenti la
manifestazione.
Art. 8 - (Modalità di raccolta)
1. La ricerca dei funghi non è consentita durante le ore notturne, da un'ora
dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
2. Nella ricerca dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o aprì
mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, i! micelio fungino
o l'apparato radicale della vegetazione.
3. È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.
4. I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio
sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e
riposti in contenitori rigidi ed aerati. È vietato in ogni modo l'uso di borse
di plastica.
5. All'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti i soggetti di cui al
primo comma dell'articolo 7.
Art. 9 - (Divieti di raccolta)
1. È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
2. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis
(B. edulis, pinophilus, aestìvalís ed aereus) il cui diametro del cappello
risulti inferiore a 3 cm.
3. La raccolta è altresì vietata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m)
della legge regionale 12/2000, nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti
ai sensi della legge regionale 42/I996. In tali siti, i detentori di permessi
speciali di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 possono richiedere
all'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali apposita deroga, previa
presentazione di domanda in carta legale che indichi i luoghi, lo scopo, i
tempi e le quantità di raccolta. Gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza
di quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo 7.
4. Di tali autorizzazioni in deroga, l'Azienda dei parchi e delle foreste
regionali dà immediata notizia alla Provincia competente.
5. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste possono altresì essere
individuati ulteriori divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o
più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari.
Art. 10 - (Sanzioni)
1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12/2000, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 352/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 - (Istituzione della Commissione
scientifica regionale per la Micologia)
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituita,
presso la Direzione regionale delle foreste, con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su con
2. e deliberazione della Giunta, la Commissione scientifica regionale per la
micologia. Essa esprime pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi
nonché sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse
con la flora fungina e su tutte le questioni relative alla micologia e, in
particolare, su quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge
regionale 12/2000.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore regionale delle foreste o suo
delegato e si compone di due esperti di cui uno indicato dall'Università degli
studi di Udine e l'altro dall'Università degli Studi di Trieste, di un
rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie, di tre
rappresentanti indicati dalle Associazioni micologiche regionali, di un
rappresentante delle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative
ed operanti in ambito regionale congiuntamente indicato dalle stesse e di due
esperti in materie ambientali designati dalla Direzione regionale delle
foreste.
3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte in cui
il Presidente ritenga di doverla convocare, ovvero su richiesta di almeno tre
componenti.
4. Le sedute sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei
componenti. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. La commissione rimane in carica per un periodo di 4 anni ed i suoi membri
possono essere riconfermati.
6. Ai membri esterni della Commissione regionale è riconosciuto un gettone di
presenza nella misura prevista dalla legge.
7. Funge da segretario della Commissione regionale un dipendente della
Direzione regionale delle foreste, di livello non inferiore a segretario.
Art. 12 - (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della legge regionale 12/2000 è affidata al
personale del Corpo forestale regionale, ai dipendenti delle Province con
compiti di vigilanza venatoria ed ambientale, alle guardie municipali ed alle
guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 349/1986.
Art. 13 - (Disciplina transitoria)
1. Sino al 30 giugno 2002, al fine di consentire a Province e Comunità montane
la completa attuazione del sistema autorizzatorio previsto dalla legge
regionale 12/2000, i Comuni e le Comunità montane rilasciano permessi
temporanei di raccolta, di validità massima di anni uno e comunque limitata
alla data sopraccitata del 30 giugno 2002 e ne fissano, secondo criteri da essi
stabiliti, il numero massimo, tenendo conto delle autorizzazioni che saranno
rilasciate ai sensi del sesto comma dell'articolo 4.
2. I Comuni e le Comunità montane rilasciano i permessi a seguito di
presentazione di una domanda in carta legale, redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato 5, indirizzata al Sindaco o al Presidente della Comunità montana.
Le domande per ottenere i permessi temporanei in regime transitorio devono
essere presentate entro il 31 marzo dell'anno 2001 0 2002, ovvero, per il solo
anno 2001, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento
sul Bollettino Ufficiale della Regione, ove con tale termine si venga a
superare la data del 31 marzo. Per il rilascio dei permessi i Comuni e le
Comunità montane procedono in ordine prioritario secondo la data di arrivo
delle domande, desunte dal numero di protocollo delle stesse fino al
raggiungimento del numero dei permessi disponibili.
3. Il 50% dei permessi disponibili è riservato ai residenti nel Comune o nella
Comunità montana che li rilascia ed hanno validità fino al 31 dicembre del 2001
o, per quelli rilasciati nel 2002, fino al 30 giugno di quell'anno.
4. Il permesso è conforme al modello di cui all'Allegato 4.
5. Il permesso è strettamente personale e non può essere ceduto ed il titolare
può esercitare la raccolta entro il limite di tre chili al giorno, avvalendosi anche
di familiari, con le modalità di cui al precedente articolo 8 e rispettando i
divieti dell'articolo 9.
6. I permessi hanno validità limitatamente al territorio del Comune o della
Comunità montana che li ha rilasciati.
7. Con decreto dell'Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione, si determinano i corrispettivi per il rilascio dei
permessi in regime di disciplina transitoria, in forma differenziata tra
residenti in Regione e non residenti. Le Comunità montane e i Comuni possono
stabilire riduzioni tino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino
nei territori di validità del permesso in regime transitorio.
8. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31
dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali
deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere
assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Art. 14 - (Allegati)
1. Costituiscono parte integrante al presente Regolamento gli Allegati I, II,
III, IV, V e VI rispettivamente per i facsimile di domanda di autorizzazione
alla raccolta, di autorizzazione alla raccolta, di permesso temporaneo, di
permesso temporaneo in regime transitorio, di facsimile di domanda per
quest'ultimo e di modello di tabella.
Art. 15 - (Destinazione dei
corrispettivi introitati con il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi e
soggetti autorizzati ad introitarli)
1. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi
temporanei, sia in regime transitorio che definitivo, sono introitati
separatamente da ognuno dei soggetti che li ha rilasciati e sono
obbligatoriamente destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e
difesa dell'ambiente, nonché al ristoro delle spese derivanti dalle funzioni
amministrative imposte dal presente Regolamento e dalla legge regionale
12/2000.
2. Gli enti introitanti, possono decidere, con propri atti amministrativi, il
riconoscimento di quote da corrispondere ai titolari delle strutture ricettive
ed alberghiere di cui all'art. 3 per la tenuta e vendita dei permessi
temporanei.
Art. 16 - (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.